Chiesta al Ministro la modifica del I° comma dell’art.590 bis C.P.

LETTERA AL MINISTRO TONINELLI

La Scrivente Associazione si pregia evidenziare alcune incongruenze, non di poco conto, inerenti il comma 1 dell’art. 590 bis CP. Tale normativa presenta gravi lacune: legate alla mancanza dell’interesse nella persona offesa di vedere punito il responsabile del sinistro stradale, con una evidente iniquità di applicazione ai responsabili legata al caso o alla fortuna, senza una specificità della lesione ma ad una mera dichiarazione di assenza di 40 giorni dalle ordinarie occupazioni (lavoro), non consente la completa difesa tecnica dell’indagato, crea una sperequazione tra lesioni personali e lesioni personali stradali, porterà ad una deflagrazione dei processi penali e ad un aumento dei “pregiudicati” (per un tamponamento). In sintesi (e ad esempio) viene trasformato in reato un semplice tamponamento tra veicoli, in presenza di almeno un ferito con minimo 40 giorni di assenza dal lavoro (per un colpo di frusta) anche SENZA querela di parte !! Mi consenta di entrare nel dettaglio.

A NESSUNO INTERESSA QUERELARE CHI HA CAUSATO IL SINISTRO

Si è constatato che il 99,9% dei feriti gravi e anche gravissimi NON presenta alcuna querela nei confronti della persona che ha causato l’incidente, in quanto viene già soddisfatto dal risarcimento assicurativo e non ha alcun interesse a proporre la mera punizione penale della “controparte”. Ma l’obbligo di procedere d’ufficio obbliga comunque i pubblici ufficiali che ne vengono a conoscenza di riferire all’Autorità Giudiziaria, così solo se intervengono forze di polizia a rilevare l’incidente c’è la certezza che il sinistro, in presenza di una persona con minimo 40 giorni di assenza dal lavoro, possa finire nelle fauci della Giustizia penale.

PERCHE’ LA NORMA E’ INIQUA E LEGATA ALLA FORTUNA

Ma se tra le parti viene firmata una constatazione amichevole di incidente (Mod. CAI) e solo successivamente una delle parti si reca in Ospedale per sopraggiunti dolori (il tipico esempio è quello del colpo di frusta il cui dolore non si presenta nell’immediatezza) ? In questi casi nessun Pubblico Ufficiale viene di fatto a conoscenza delle lesioni (ovvero se superano i 40 giorni) e il sinistro non finisce nelle aule del Tribunale penale; ma, c’è un ma, che rende anche iniqua questa norma !!! Il lavoratore dipendente in itinere, se comunica l’infortunio al datore di lavoro (privato e/o pubblico), viene inviato a visita INAIL. I Medici INAIL (pubblici ufficiali) qualora certifichino l’assenza per oltre 40 giorni dal lavoro, inviano una informativa alla Procura della Repubblica che ha l’obbligo di aprire un procedimento penale nei confronti del responsabile dell’incidente per accertare se questo sia stato causato da violazione alle norme del Codice della Strada e, in conseguenza, manda a processo il responsabile del sinistro. In buona sostanza, in mancanza di querela di parte, se sei il responsabile di un incidente stradale e i feriti sono lavoratori autonomi, dipendenti ma non itinere, casalinghe o disoccupati, siccome nessun Pubblico Ufficiale viene a conoscenza dei giorni di assenza, NON vai a processo, se invece sono lavoratori dipendenti in itinere, visitato dall’INAIL che riferisce alla Procura, VAI a processo !!! Tanto più che, con il modello CAI ha già pure riconosciuto la Colpa !!! (ed appena sarà capito, nessuno farà più la constatazione amichevole !!!) Per riassumere: “se sei FORTUNATO che non si fa male un lavoratore dipendente in itinere, non vai a Processo !!!”

LA LESIONE E’ DI FATTO LEGATA AI GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO

Per stabilire se la lesione sia grave non si fa riferimento al “tipo” di lesione subita, ma ad “una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;” (art. 583 c.p.) o “se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”. Nel primo caso, viene considerato il tempo di recupero dall’infortunio o, più genericamente, l’assenza dal lavoro. Faccio un esempio, il semplice “colpo di frusta”: i tempi di riabilitazione dipendono spesso dai tempi occorrenti ad eseguire le prescritte fisioterapie, che, se fatte presso le ASL, fanno superare facilmente i 40 giorni di assenza dal lavoro !!! Per la Lesione Gravissima si fa invece a parametri più restringenti e sui quali non si può fare i furbetti, come la perdita di un senso, un arto o parte di esso, deformazione o sfregio. In buona sostanza è sufficiente un colpo di frusta che determini, magari per colpa delle “code” da seguire per poter fare le fisioterapie, una assenza dal lavoro di 40 giorni per far scattare il reato penale d’ufficio.

NON CONSENTE LA COMPLETA DIFESA TECNICA ALL’INDAGATO

E non è possibile neanche attivare la propria completa difesa tecnica, perché la persona responsabile del sinistro non essendo ancora indagata non può mettere un proprio Consulente Tecnico Medico durante la malattia dell’infortunato che esegua un parallelo esame obiettivo, in quanto l’azione penale, non partendo da una querela di parte, si palesa al termine dei giorni di malattia, quando l’INAIL lo comunica alla Procura, rendendo impossibile alla difesa di poter constatare la reale condizione dell’infortunato (come appunto nel caso dei colpi di frusta). Esame che, successivamente, può essere solo “cartaceo”. DIFFERENZA TRA LESIONE PERSONALE E LESIONE PERSONALE STRADALE. Dolo e Colpa Se si colpisce una persona procurandole una lesione personale (art. 582 c.p.) consistente in “una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni” (art. 583 c.p.) si è puniti a querela di parte e si potrebbe, in mancanza, anche non andare a processo !!! E nelle lesioni personali, a differenza di quelle stradali, non c’è neanche la certezza del risarcimento del danno ricevuto da parte delle assicurazioni !!! Se invece si tampona, per colpa (violazione delle norme del Cds) con l’auto e c’è un ferito con “una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni”…. si procede d’ufficio e si rischia una condanna penale !!! Ora, paradossalmente, un avvocato ‘astuto’ potrebbe far dichiarare durante il processo al proprio difeso il dolo, ovvero che voleva procurare le lesioni all’infortunato, trasformando così la lesione stradale (che si concretizza solo per colpa) in lesione personale dunque, in mancanza della querela di parte da parte dell’infortunato (che come detto avendo ricevuto il risarcimento dall’assicurazione non aveva alcun interesse a presentarla), in dibattimento, riuscire persino a non far condannare il proprio difeso !!!! (abbiamo premesso questa ipotesi con un ‘paradossalmente’, ma ne vedremo delle belle…..!!)

DEFLAGRAZIONE DEI PROCESSI PENALI

In Italia ci sono circa 200 mila incidenti l’anno, il rischio è che, una volta che la norma andrà a regime, entrino nelle Procure, già sufficientemente ingolfate, altri 100 mila procedimenti in più !!!

PIU’ PREGIUDICATI PER UN TAMPONAMENTO,… ANCHE TRA I POLIZIOTTI

Altro rischio è che, a regime, almeno 50 mila italiani ogni anno si ritrovino con condanne penali a proprio carico, magari per colpa di un semplice tamponamento. Il rischio poi è raddoppiato per gli appartenenti alle Polizie, ai Vigili del Fuoco o conducenti di ambulanze, che, segnali di emergenza o meno, a causa del loro lavoro, potrebbero trovarsi indagati e poi condannati in procedimenti penali a causa di un lieve incidente stradale, magari per arrivare prima e salvare delle vite o rendere un più efficiente servizio ai cittadini. La patente di polizia stradale, infatti, non consente di derogare alle norme penali, mentre una condanna, alla luce delle attuali norme disciplinari, potrebbe comportare la sospensione o persino il licenziamento del dipendente oppure il ritiro della qualifica di Pubblica sicurezza e dell’arma.

Tutto ciò premesso e considerato, voglia la Sv valutare, alla luce di quanto prospettato, la modifica del comma 1 dell’art.590 bis C.P., anche considerando che la persona offesa già ottiene un risarcimento dall’assicurazione, prevedendo, se non addirittura l’abrogazione dello stesso comma, che si proceda a querela di parte nei soli confronti del responsabile del sinistro sprovvisto di assicurazione (anche in riferimento all’ultimo comma del citato articolo). Si resta a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento,

Roma, 14 novembre 2018

Il Presidente (Alessandro Marchetti)