2 Risposte a ““Lesioni Stradali” norma iniqua, si proceda a querela di parte”

    1. Il I comma dell’art. 590 bis c.p. definisce che è un reato l’aver causato un sinistro stradale a seguito di violazione del CdS se provoca alla vittima una lesione superiore ai 40 giorni (anche se il responsabile si ferma, soccorre, ha l’assicurazione, non è ubriaco, drogato, ecc ecc. ed anche se la persona offesa / la vittima, non presenta querela) che vi sia l’obbligo di procedere d’ufficio come ne viene a conoscenza un qualsiasi pubblico ufficiale. Ciò fa nascere una serie di iniquità. 1) non tutti i sinistri dove ci siano 40 giorni di malattia finiscono a processo, perchè: a) nessuno presenta querela di parte in quanto “prende i soldi dall’assicurazione”; b) nessun pubblico ufficiale lo viene a sapere perchè nessuno ha interesse ad informarlo; c) lo viene a sapere solo l’INAIL che, avendo dei Medici pubblici ufficiali informa la Procura, ma l’Inail lo viene a sapere solo se si tratta di lavoratori privati o pubblici che siano in servizio o in ufficio, altrimenti se sono casalinghe, disoccupati, liberi professionisti,….. non tutelati dall’INAIL, nessun Pubblico Ufficiale lo saprà mai e, quel reato, non finirà a processo. Dunque, tanto per fare un esempio,… se uno è fortunato e la vittima non è un lavoratore in itinere o in servizio se la cava senza reato, altrimenti rischia il processo e la condanna !! Anche per questo occorre prevedere si proceda a querela di parte e non d’ufficio !!!

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