Violazione della privacy e diritto di cronaca, sono elementi che si incrociano spesso, cerchiamo di chiarirli anche alla luce di alcuni recenti fatti (sui quali non entriamo nel merito specifico)
Cos’è il Diritto di cronaca ?
Il diritto di cronaca, o diritto d’informare, consiste nel diritto a pubblicare quello che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.
Il diritto di cronaca può essere incluso nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero, ai sensi dell’art. 21 della Costituzione italiana “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” e dell’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, art 19 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
Ad ogni modo il diritto di cronaca non consente, diventando la fattispecie di rilevanza penale, di: diffondere notizie “false, esagerate o tendenziose” (ex art. 656 c.p.), diffondere le deliberazioni delle indagini giudiziarie nonché gli atti procedurali (ex artt. 114, 115 e 329 c,p.), diffondere le generalità dei minorenni coinvolti in un processo (ex art. 114 c.p.c.), procurarsi notizie su segreti di Stato (ex art. 256 c.cp) o dei quali è vietata la divulgazione (ex art. 262 c.p.), procurarsi indebitamente notizie e immagini attinenti alla vita privata ex (artt. 617 e 617 bis c.p.).
Ovviamente “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.” (art. 50 C.P.).
Discorso a parte è il reato di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, 596 e 596 bis c.p.) il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell’uomo, dalla stima diffusa nell’ambiente sociale, dall’opinione che altri hanno del suo onore e decoro. L’offesa alla reputazione non riguarda solo l’ambito personale, ma anche il sentimento religioso di un soggetto ed è sufficiente per concretizzarsi un dolo generico, ovvero non è infatti richiesto un fine particolare e ulteriore perché il fatto rappresenti reato.
Una volta che si è cercato di inquadrare il diritto di cronaca nell’ambito dell’ordinamento italiano, va detto che non ci sono leggi che proibiscano di fotografare e filmare gli agenti di polizia mentre sono in servizio, mentre sono impegnati in operazioni, mentre presidiano manifestazioni pubbliche: insomma, generalmente quando stanno esercitando le loro funzioni.
Ma non violano la privacy ?
Nella newsletter n. 359 del 7 giugno 2012 il Garante della Privacy è cosi intervenuto sulla possibilità di filmare operatori di polizia in servizio:
“I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall´Autorità pubblica. L´uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Lo precisa l´Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del Ministero dell´interno relativo alla liceità dell´acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia stradale. Le immagini e i filmati – osserva il Garante – rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.
Il Garante ritiene generalmente lecita l´acquisizione e l´uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell´esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l´Autorità pubblica lo vieti.
Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l´utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.
Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall´ordinamento sia in sede civile che penale.”
(Fonte: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1900376#1 )
Possiamo così sintetizzare:
- è lecita l’acquisizione e l’uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l’Autorità’ pubblica lo vieti.
- per quanto riguarda l’utilizzazione delle immagini, e’ necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.
- la diffusione della foto o del video rientra nel diritto di cronaca quando serve a diffondere una notizia o un’informazione di interesse generale, senza scadere nella morbosità (ad esempio seguendo durante il lavoro un poliziotto e filmandolo a prescindere dal fatto specifico) o violando i dati sensibili (ovviabile, ad esempio, coprendo i volti degli operatori di polizia) e la dignità degli interessati.
(a cura di Alessandro Marchetti)